PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

PROMOSSI SE SI STUDIA
di Piero Morpurgo

Gli scrutini non finiscono mai: consigli di sopravvivenza e di autotutela
Da anni non accadeva: si ricomincia un nuovo a.s. con sedute di scrutini e con i consueti strascichi di polemiche, lamentele e ricorsi. Iniziamo da quest’ultimi passando in rassegna una serie di sentenze del Consiglio di Stato (sez. VI) che possono essere lette integralmente sul sito www.giustizia-amministrativa.it (a sinistra cliccare su Consiglio di Stato andare su sentenze immettere l’anno e il numero). Nel 2003 con sentenza n. 7975 viene respinto un ricorso di uno studente per diversi motivi, in particolare si stabilisce “che i decimalidi voto risultantidalle medie dei registri di classenon possono assumere il rilievo preteso dal ricorrente e condurrea necessari arrotondamentidei voti in favore dello studente”. E così dovrebbe finire quell’orrenda prassi per cui i 4 diventano 5 (al primo giro di interventi chiesti dal Dirigente) e i 5 –che erano 4- diventano 6 (al secondo giro).
Molto circostanziato è il deliberato del 2005 che con sentenza n. 5914 difende alcuni capisaldi della didattica giacché si stabilisce che la promozione non può essere condizionata da circostanze esterne (motivi di famiglia, di salute, etc.). Infatti non solo si premette che nello scrutinio non vi può essere spazio per “ulteriori elementi (in particolare, a quelli riferiti, secondo il ricorrente, alle sue qualità personali e alle sue capacità e condizioni), giacchè questi hanno generalmente valore sussidiario e possono essere valorizzati soltanto nell’eventualità che il profitto scolastico sia dubbio”, ma si interpreta anche il dettato del Testo Unico della Scuola. Infatti il Consiglio di Stato stabilisce che lo scrutinio deve operare “in linea con quanto disposto dell’art. 193 del D.Lgs. 297/1994, per il quale la promozione va conferita agli studenti esaminati in relazione ai voti (sufficienti) conseguiti, e non in relazione ad altri e diversi fattori, che si pongono in contrasto con i voti medesimi”. Dunque nessun inserimento di circostanze che nulla hanno a che vedere con la progressiva acquisizione di conoscenze. Il pronunciamento era assolutamente necessario perché in tempi recenti si stava manifestando la perniciosa tendenza del presentare ogni sorta di certificazioni mediche volte a sanare le mancanze di studio. Beninteso: gli insegnanti tengono conto di tutto e durante tutto l’a.s. Tuttavia il troppo è troppo.
Con la stessa sentenza del 2005 si assegna al Consiglio di Classe piena autorità e libertà di giudizio che non può essere condizionata da fattori interni alla vita scolastica quali la mancata attivazione dei corsi di recupero giacché “è il Consiglio di classe che deve considerare, secondo quanto precisato anche dal Giudice di prime cure, la congruità degli elementi valutativi a disposizione a propria discrezionalità (e nell’ipotesi in esame i riscontri effettuati sulla preparazione dello studente in parola sono stati ritenuti, evidentemente, congrui e sufficienti, in considerazione anche della particolarità della situazione del ricorrente medesimo)”. E così nella “valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere - per giurisprudenza consolidata - la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantisi in appositi corsi di recupero, la quale non ha alcuna influenza sul giudizio che il consiglio di classe è chiamato ad esprimere in sede di scrutinio finale, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico, pur se idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, volute dal Legislatore in connessione con l’abolizione degli esami di riparazione, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi”. Insomma per essere promossi bisogna studiare.

Il diritto di accesso dei docenti ai reclami
Sembrerebbe tutto chiaro, ma non lo è. Accade spesso che, dinanzi all’esito negativo, siano inviate al Dirigente lettere di lamentela e che questi, in virtù della privacy, le renda inaccessibili e segrete. Così non si fa e lo dice il Consiglio di Stato con sentenza 3601 del 2007. Un docente aveva richiesto “al Dirigente Scolastico il fascicolo dei rapporti informativi resi da studenti minorenni, genitori e docenti relativi a fatti accaduti” nella sua scuola. Alla domanda fu opposto il diniego per motivi di “riservatezza”, tuttavia il Consiglio di Stato ha condanato l’Amministrazione Scolastica perché: “Nell'ordinamento delineato dalla L. n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria”. Del resto si annota che: “Non può allora dubitarsi che colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti”.
Da questi richiami alla legge il Consiglio di Stato giunge a difendere le nostre libertà fondamentali perché: “La tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico. Emblematico, in tal senso, è l’art. 111 Costituzione che, nel sancire (come elemento essenziale del giusto processo) il diritto dell’accusato di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente presuppone che l’accusato abbia anche il dirittodi conoscere il nome dell’autore di tali dichiarazioni”.
Per questi motivi l’Amministrazione scolastica è stata condannata e per queste ragioni non solo dobbiamo far valere i nostri diritti, ma anche portare serenità in una scuola che troppo spesso sembra avvolta da nebbie e foschie che trasmettono un senso della cittadinanza fondato su un malinteso diritto alla reticenza e all’anonimato.

UNA DOMANDINA DEL DIRETTORE DELLA RIVISTA_
Ma è vero che gli alunni studiano se i Docenti li innamorano alla loro disciplina?

16 settembre 2008

 

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