PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE |
NON "RADIOGRAFIA” DELL’ALUNNO MA "CARTELLA PEDAGOGICA"
di Umberto Tenuta
La scheda dovrebbe riportare non solo le notizie sull'alunno ma anche gli interventi educativi e didattici
[Riteniamo opportuno ripubblicare un nostro articolo uscito sul numero 7 del 1° gennaio 1978 di SCUOLA ITALIANA MODERNA, LA SCUOLA EDITRICE, BRESCIA, stante la sua grande attualità, anche in riferimento al modello di Portfolio che sulla RIVISTA DIGITALE DELLA DIDATTICA abbiamo pubblicato]
Da quanto ci risulta non è stato finora rilevato, nel vario e pur interessante discorso che si va facendo, il limite di fondo che sembra doversi riscontrare nella scheda personale dell'alunno così come è stata presentata in via sperimentale, ma in fedele aderenza alla lettera dell'art. 4 della Legge 517 del 4 agosto 1977.
Il modello di scheda personale che ci viene offerto non si presenta come una <<fotografia>> o, se vogliamo, come una <<radiografia>> dell’alunno di cui viene data trimestralmente ai genitori una <<lettura>> sintetica.
Viene subito da domandarsi se l'impegno richiesto ai docenti per la compilazione della scheda risulti giustificato dalla mera esigenza di informare i genitori sulla situazione di apprendimento e di maturazionc dei loro figli e se, peraltro, questa informazione non prefiguri una estraneità dei genitori alla vita della scuola, estraneità che è in netto contrasto con la concezione della comunità scolastica, ove genitori e docenti collaborano per la formazione degli alunni.
Una scheda, dunque, per una valutazione fine a se stessa?
Si rimarrebbe ancora nell'ottica del voto, nonché della pagella e dello stesso libretto scolastico, documenti burocratici il cui destino finirebbe con l'essere riservato anche alla scheda personale, dopo i clamori rituali della sua prima comparsa.
La valutazione formativa
Ma il discorso sulla valutazione, così ricco al giorno d'oggi, si muove in una prospettiva diversa da quella tradizionale, che aveva carattere selettivo, giudicativo, punitivo, c capovolge la situazione del docente che valuta l'alunno in quella del docente che attraverso l'alunno valuta la sua azione educativa e la funzionalità del sistema scolastico tutto per renderlo meglio rispondente alle sue finalità.
Si valuta, come afferma R. Zavalloni, per educare(1).
La valutazione non è un momento episodico della vita della scuola, ma un processo continuo che accompagna l'azione didattica, perché questa risulti sempre adeguata alle concrete esigenze dei singoli alunni.
In questa prospettiva la scheda avrebbe dovuto avere un'altra impostazione, quella di una <<cartella clinica>> ovvero di una cartella pedagogica, nella quale vengono riportate l'anamnesi, la diagnosi, la prognosi e quindi la terapia: il docente annota sulla cartella tutti gli elementi che servono a dare una conoscenza quanto più approfondita possibile dell'alunno e questa conoscenza viene utilizzata per individuare gli interventi educativi c didattici che la <<situazione>> del singolo alunno richiede; tali interventi vengono annotati sulla scheda o cartella assieme alle successive verifiche, dalle quali emergeranno le indicazioni per nuovi interventi educativi.
Questa impostazione della scheda dà valenza formativa alla valutazione e dà significato all'impegno richiesto ai docenti per la compilazione della scheda stessa, la quale risulta così uno strumento essenziale dell'azione didattica c non un mero atto burocratico di cui non si riesce a vedere l’utilità.
Riteniamo che solo una scheda cosiffatta risolverebbe anche i nodi legati all'abolizione dei voti.
La diatriba intorno all'abolizione del voto nasce dalla mancanza di chiarezza sulla "filosofìa” della valutazione.
Se la valutazione deve servire a indicare i livelli di apprendimento e di maturazione, allora può servire, sia il voto, sia il giudizio. Ma se la valutazione deve essere utilizzata per individuare gli interventi educativi, allora il voto dice ben poco: un cinque in matematica non dice quali sono le lacune che l'alunno presenta e che richiedono specifici interventi didattici: invece la descrizione della situazione di apprendimento rivela, ad esempio, che l'alunno non ha capito il S.M.D. o le quattro operazioni e consente quindi di intervenire nel settore specifico in cui si rivela la lacuna.
Una modifica dell'art. 4?
Così impostata, la scheda si presenta come la <<cartella pedagogica>>, nella quale è descritto l'iter educativo dell'alunno, al quale collaborano docenti e genitori: pertanto, non ha più ragione di rimanere un documento riservato, così come viene presentata la scheda attuale, strumento di chiusura, c non di apertura e di dialogo tra scuola c famiglia, come si è già rilevato.
Ma l'art. 4 della Legge 517 sottintende o consente tale impostazione? Sembra di no.
Infatti, la scheda, mentre offre sufficienti indicazioni per quanto riguarda la <<diagnosi>>, non presenta spazio per l'indicazione delle "terapie", se si escludono gli interventi di cui all'art. 2 della Legge 517, i quali peraltro vengono annotali trimestralmente solo nella pagina da notificare ai genitori.
l docenti potrebbero servirsi della scheda nella prospettiva da noi indicata, ma resta il fatto che la scheda non è stata concepita in tale prospettiva.
Poiché l'impostazione della scheda segue fedelmente il dettato dell'art. 4 della Legge 517, a noi sembra opportuno che si proceda con urgenza a una modifica del primo comma di tale articolo, che potrebbe essere così concepito: <<L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimoe sulla sua partecipazione alla vita della scuola, le osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti, nonchè gli interventi educativi e didattici messi in atto per rispondere alle sue esigenze>>.
La modifica proposta scioglierebbe le incertezze conseguenti all’abolizione del voto ed offrirebbe ai docenti uno strumento didattico di grande portata nella prospettiva della personalizzazione dell’azione educativa, che è poi la finalità cui si ispira l’art. 2 della stessa Legge 517.
Preveniamo subito l’eventuale obiezione che un’impostazione della scheda, così come l’abbiamo sinteticamente delineata, si renderebbe necessaria (e sostanzialmente esisterebbe già) solo per quegli alunni che presentano particolari esigenze, precisando che una <<scuola su misura>> va realizzata per tutti gli alunni, perché gli alunni sono tutti diversi gli uni dagli altri e quindi ciascuno ha le sue particolari esigenze educative, per cui l’individualizzazione dell’insegnamento va realizzata per tutti gli alunni e non soltanto per alcune categorie dette svantaggiate.
La scuola deve essere <<su misura>> degli alunni iperdotati, normodotati, ipodotati, degli alunni <<normali>> e <<atipici>>, ammesso che sia possibile operare una tale distinzione.
Non un semplice adempimento burocratico
La scheda personale dell'alunno, ricalcata fedelmente dall'articolo 4 della legge 517, non si muove, secondo noi, nella prospettiva della valutazione formativa, che è conquista irrinunciabile dell’odierno discorso docimologico, e, pertanto, è destinata ad assumere il carattere di un ingrato adempimento burocratico, privo di rilievo nel concreto processo didattico, così come insegna l'esperienza del libretto scolastico.
Pertanto, proponiamo una modifica, che riteniamo possa avvenire solo a livello legislativo, in modo che la scheda possa configurarsi come una <<cartella pedagogica>> dell'alunno, nella quale vengano annotati anche gli interventi educativi e didattici richiesti dalle singolari situazioni degli alunni.
Riteniamo che questa impostazione possa trasformare la scheda personale in un valido strumento di valutazione formativa, destinato a ripagare i docenti dell'impegno non lieve loro richiesto.
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(1) ZAVALLONI R., Valutare per educare, La Scuola, Brescia, 1961.
26 marzo 2008
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