PSICOLOGIA, PEDAGOGIA E DIDATTICA |
SOSTEGNO: LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI “ SOSTEGNO”:
UNA STORIA CHE VIENE DA LONTANO
di Anna Marra Barone (1)
Chi è il docente di “sostegno”
Nella legge n. 517/1977 all’art. .2 ( per la scuola elementare) e all’art.7 (per la scuola media) si legge testualmente: “Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione …… ed iniziative di sostegno anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma, sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti……in possesso di particolari titoli di specializzazione…… “
La predetta leggesanciva, dunque,l’integrazione nella scuola comune degli alunni definiti “ handicappati” e, di fatto, dava l’avvio alla chiusura delle scuole speciali aventi particolari finalità fino ad allora funzionanti.
Il docente, che in seguito impropriamente è stato denominato di “sostegno”, è dunque un docente che, dopo aver seguito dei corsiparticolari di specializzazioneconsegue un titolo specifico che gli consente di svolgere attività di integrazione e di sostegno nelle scuole a favore degli alunni in situazione di handicap.
“ Integrazione”, in ambito educativo, sta ad indicare il superamento di tutti quegli interventi che , nel caso degli handicappati, tendevano ad un loro semplice inserimento nelle strutture scolastiche o lavorative o ad una loro semplice assimilazione che non apportava però alcuna modifica all’ambiente o al contesto implicati. Il concetto autentico di integrazione prevede invece una serie di adattamenti reciproci tra il soggetto handicappato e il contesto scolastico o lavorativo di riferimento.. Certamente l’integrazione non è un fenomeno né naturale, nè spontaneo, ma il prodotto di un processo che deve essere programmato, realizzato, verificato in maniera continua e che richiede da parte degli operatori scolastici specifiche competenze socio-psico-pedagogiche, culturali,metodologiche, didattiche e anche tecnologiche di livello elevato. Tale scopo perseguono appunto i corsi di specializzazione che vengono organizzati per i docenti che devono svolgere attività di integrazione e di sostegno per gli alunni “portatori di handicap”denominati successivamente “alunni in situazione di handicap” e attualmente, nella scuola riformata, definiti come “diversamente abili”( tutti gli alunni, del resto, sono diversamente abili in quanto presentano abilità diverse perché ognuno di essi è una entità unica ed irripetibile).
Ogni alunno,sia esso in situazione di handicap o meno, ha diritto ad un percorso formativo personalizzato per quanto riguarda i traguardi da raggiungere e le strategie metodologiche da adottare perché la scuola dell’autonomia deve assicurare a tutti gli alunni (handicappati,svantaggiati o iperdotati) il successo formativo individuando e potenziando inclinazioni ed attitudini personali di ciascun alunno e valorizzando le loro diversità.
Alla luce di quanto sopra esposto,. la presenza a scuola dell’alunno in situazione di handicap non rappresenta una entità aggiunta alla classe, ma una sua parte integrante e, come tale, non separabile dalla classe se non per la partecipazione a gruppi laboratoriali formati da alunni della stessa classe o di classi diverse impegnati nello svolgimentodiparticolari attività per essi appositamente programmate.
L’insegnante di sostegno non è l’insegnante dell’alunno in situazione di handicap ma è l’insegnante che, assegnato a classi con alunni in situazioni di handicap, deve aiutare i docenti della classe ad individuare le modalità più adeguate per renderepiù facile a questi alunni l’approccio allo studio dell’l’italiano, della matematica, della lingua straniera, della storia, ecc. .La presenza dell’insegnante di sostegno, che fa parte a tutti gli effetti del consiglio di classe, risulta particolarmente utile non solo al momento della elaborazione del POF e della Programmazione didattica annuale (l’individuazione degli obiettivi specificidelle Unità di apprendimento da progettare) ma soprattutto nel momento in cui si debbono definire gli obiettivi formativiconi relativi standard di apprendimentoe i percorsi formativi differenziati (per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni in situazione di handicap) che rappresentano gli elementi essenziali delle unità di apprendimento e, di conseguenza, dei Piani di studio personalizzati. .
“L’integrazione degli alunni in situazione di handicap non dipende solo dalla presenza degli insegnanti di sostegno ma dipende dalla trasformazione della scuola della lezione collettiva, di necessità uguale per tutti gli alunni, in scuola della personalizzazione educativa e della riscoperta, della scuola che da aula per ascoltare si trasforma in aula laboratorio per apprendere, ciascuno secondo i propri ritmi ed i propri livelli di apprendimento e secondo i propri stili apprenditivi e formativi” ( U. Tenuta.- Handicap e svantaggio- Rivista Digitale Della Didattica).
L’integrazione degli alunni in situazione di handicap si realizzerà pienamente solo quando si attuerà concretamente la scuola della personalizzazione educativa, la scuola, cioè, di tutti e di ciascuno.
La formazione dei docenti di sostegno nel tempo (2)
Attualmente, con le nuove disposizioni normative, il compito e la responsabilità della formazione iniziale dei docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado sono state assegnate in piena autonomia alle Università .
Si riporta qui di seguitouna quadro di sintesi delle norme principali e degli interventi che hanno interessato la formazione iniziale dei docenti di sostegno per il conseguimento del relativo titolo di specializzazione.
avente come oggetto “Titolo di specializzazione” si sanciva che “Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all’art.1 del presente decreto (scuole aventiparticolari finalità n.d.r.) deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della P.I.”. Con lo stesso decreto le scuole magistrali ortofreniche e le scuole di metodo venivano autorizzate a proseguire la loro attività di formazione di insegnanti in attesa di una nuova disciplina legislativa applicativa del D.P.R. n. 970, mentre erano aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico istituiti nel 1928.
Nella Premessaai programmi di detti corsi,che vennero approvati con il D.M. 3 giugno 1977 e che prevedevano interventi sia formativi cheinformativi, venivano particolarmente messe in rilievo due caratteristiche fondamentali, e cioè la natura polivalente della specializzazione del docente e la visione unitaria dell'alunno.
Sul piano organizzativo e didattico il corso biennale si configurava come unitario pur prevedendo sezioni distinte per docenti ed educatori della scuola materna, elementare e secondaria. Lelezioni e le esercitazioni dell’area informativa erano infatti comuni mentre il tirocinio si svolgevanel grado di scuola (materna, elementare o secondaria) o nel tipo di istituzione cui la sezione si riferiva.
Erano previste, per ogni anno di corso, 300 ore di lezioni teoriche relative all’area informativa e
350 ore nell’area formativa di cui 200 attribuite al tirocinio guidato ( complessivamente, le ore ammontavano ad un totale di 1300).
Nei predetti programmi venivano individuate tre aree ritenute indispensabili:1) la prima, indicata come "Aree disciplinari" comprendevala pedagogia, la psicologia e la clinica; 2)la seconda, denominata "Dimensione operativa", indicava attività pratiche da realizzare e comprendeva sei sotto-aree che non corrispondevano però a precise discipline di studio; 3)la terza, denominata "Didattica curricolare", perseguiva il fine di tradurre la didattica generale,prevista dai programmi della scuola materna e della scuola dell'obbligo, in didattica speciale in quanto finalizzata ai casi specifici delle minorazioni (soprattutto visiva e uditiva.).
Particolare peso fu dato a due forme di tirocinio strettamente interrelate tra di loro: il tirocinio diretto guidato, che doveva svolgersi nelle scuole per un totale di 150 ore annuali, e il tirocinio indiretto e guidato consistente in 100 ore per anno (il monte ore complessivo dell’intero corso ammontava a 1300 e il titolorilasciato era polivalente).
La legge 104,che garantiva “il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” all’art. 14-comma 2 recitava testualmente: “I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono………discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati………Nel diploma di specializzazione …..deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di sostegno”.
Il collegamento con l’università era stato sollecitato già dalla commissione di studio del 1984 e il Ministro della P.I. aveva accolto tale raccomandazione tanto che, con l’O:M.del 24 giugno 1986, nominò per prime, tra i soggetti accreditati dal Ministero a gestire i corsi biennali di specializzazione, propriole università. che però non erano ancora pronte ad affrontare un compito del tutto nuovo e così complesso. In attesa che la nuova normativa trovasse completa attuazione, andò in vigore l’art.14, comma 4 della sopra citatalegge 104/1992 che prevedeva che “L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al coma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli”.
I corsi di specializzazione per il sostegno, pertanto, continuarono ad essere gestiti da Enti e Istituti specializzati convenzionati con le Università, eil Ministro si vide costretto, col D. M. 27 giugno 1995, n. 226, . a sostituire integralmente i programmi precedenti con i nuovi programmi che rispondevano in pienoalla esigenza di:
- garantire all'insegnante assegnato alle attività di sostegno l'acquisizione di competenze relazionali,disciplinari e soprattutto metodologiche, nonché di conoscenze generali relative alle situazioni di handicap;
- far emergere con chiarezza il legame tra contenuti e metodo, da cui, pertanto, potesse conseguire una perfetta saldatura tra esigenze culturali e capacità operative, tra contenuti teorici ed aspetti applicativi.
I singoli curricoli disciplinari erano raggruppati in cinque aree: il Quadro, il soggetto, il metodo, i linguaggi, la professionalità. Il monte ore complessivo per i due anni di corso era di 1150 ore.
“Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall’art. .473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. .297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiori all’anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l’attività di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. Con la contrattazione collettiva saranno altresì stabiliti i criteri per la mobilità d’ufficio del medesimo personale”.
E infatti, con il DM del 16 giugno 1997 furono istituiti i corsi intensividi specializzazione. Il monte ore da 1150 dei corsi biennali venne ridottoa 450 orecomplessive ed i programmi furono notevolmenteridimensionati rispetto a quelli del 1995. Il titolo di specializzazione, inoltre,era monovalente in quanto interessava solo l’handicap psicofisico e non l’handicap sensoriale (vista e udito).
Avviati in diverse province italiane, i corsi intensivi furono molto contestati da docenti ed associazioni varie che più volte ne chiesero la soppressione o per lo meno la non equiparazione in tutto e per tutto ai corsi biennali per quel che riguardava l’assegnazione delle cattedre.
Tali corsi si tennero comunque fino al 2001 e precisamente cessarono di funzionare quando la formazione dei docenti di sostegno venne assegnata in toto a un semestre aggiuntivo di 400 ore da effettuarsi dopo la laurea in Scienze della Formazione Primaria per la scuola materna ed elementare e dopo il biennio SSIS per le scuole medie inferiori e superiori.
“ Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art.14, comma 3 della legge 104/1992”. In merito alla scuola secondaria, l’art.4,comma 8, prevede il semestre aggiuntivo al termine del biennio di specializzazione.
I semestri aggiuntivi per la specializzazione sul sostegno hanno preso il via nell’anno accademico 2001/2002.
Per assicurare nei due anni precedenti (1998/99-1999/2000),la formazione degli insegnanti di sostegno, con il DI n. 460 del 24 Novembre 1998, sidecretò che era consentito alle Università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati, di organizzare corsi biennali di specializzazione per le attività di integrazione e di sostegno. Successivamente il MIUR, con la nota del 24 Aprile2001, sospese i corsi biennali per il sostegno che erano stati riaperti in via transitoria dal DI 460 del 24 Novembre 1998 e sollecitò gli organi ispettivi del Ministero e della pubblica amministrazione a verificare la validità dei titoli rilasciati ai sensi del DI 460/98 dalle Università in convenzione con enti esterni.
All’articolo 2 del predetto decreto si afferma che questi corsi hanno efficacia a decorrere dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche.
Dall’Allegato A, che detta“i criteri generali relativi ad un modulo di almeno 800 ore per l’abilitazione alle attività didattiche di sostegno”, si evincono, oltre ad altri elementi, lefinalità del modulo e icontenuti del percorso formativo.
Il modulo consta di 800 oreda espletare in due semestri o su un periodo più lungo per allievi non a tempo pieno, finalizzato al rilascio delle abilitazioni per l’insegnamento nelle classi con alunni in situazione di handicap.
Gli obiettivi del modulo sono finalizzati al conseguimento di competenze relative alla:
Vengono individuati contenuti in relazione agli obiettivi dell’integrazione(passaggio dall'apprendimento scolastico alla costruzione di un progetto di vita; introduzione di un raccordo tra teoria ed aspetti pratici; valorizzazione delle attività disciplinari in funzione di uno sviluppo della comprensione del deficitgià a partire dalle proprie discipline) e contenuti legati alle aree disciplinari (area medica, area psicologica e pedagogica, area sociologica e antropologica, area della didattica specifica per la costruzione di percorsi integrati in riferimento alla sperimentazione nei tirocini diretti ed indiretti).
I contenuti legati alle are disciplinari vengono sviluppati all’interno di tre aree applicative:
Le attività comprendono laboratori e 200 ore di tirocinio.
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(1) Anna Marra Barone, già Dirigente Superiore per i servizi ispettivi, Professore a contratto di corsi S.I.C.S.I., Università di Salerno.
(2) E’ stato consultato il sito della FADIS. (Federazione Associazioni Docenti per l’Integrazione Scolastica).