DOCUMENTI E NORME

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
di Maria Antonietta Crea

Modificazioni ed integrazioni
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, con la nota del 18 luglio 2008, n° 3602/PO, ha comunicato che è stato integrato ed in parte modificato “il Regolamento lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
Il D.P.R. che detta “nuove regole” per le sanzioni disciplinari resta il n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), integrato, anche, dalle disposizioni contenute dalla nota del M.I.U.R.
Questa “revisione” o “modifica ed integrazione”, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, asserisce in estrema sintesi:

  • il diritto dovere delle istituzioni a realizzare un’alleanza educativa con gli alunni, le famiglie e gli operatori gli scolastici, dove le parti si assumono impegni e responsabilità;
  • il principio che le istituzioni scolastiche e i docenti devono e possono sanzionare secondo un criterio di gradualità e proporzionalità;
  • che vanno sanzionati e severamente, anche con l’allontanamento dalla comunità scolastica, i protagonisti d’infrazioni gravi, episodi di bullismo e condotte scorrette che sviliscono l’immagine, il ruolo sociale e la funzione educativa svolta dai docenti e dagli operatori scolastici;
  • che educare a “vivere e convivere” con gli altri nel rispetto delle regole è un obiettivo formativo primario della scuola italiana, poiché “concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sancitidalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali…”.

In particolare, le “modifiche ed integrazioni prevedono che le scuole secondarie di primo e secondo grado, elaborino un Regolamento di disciplina che preveda in maniera particolareggiata:

  • Le mancanze disciplinari;
  • Le sanzioni da erogare;
  • Gli organi competenti ad erogarle;
  • Il procedimento di erogazione.

Nello specifico, per quanto concerne le mancanze disciplinari, l’art. 3 del predetto D.P.R. individua i macro-doveri degli studenti e delle studentesse, che i Regolamenti di disciplina d’istituto devono declinare, tramite una precisa e puntuale specificazione dei divieti di comportamento.
Le sanzioni disciplinari,che non prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica, sono appannaggio del Regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. Ogni istituto scolastico, per questa tipologia di sanzioni, dovrà individuare gli organi competenti a comminarle (es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe).
Le sanzioni disciplinari comportantil’allontanamento dalla comunità scolastica sono, invece, di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto.
A tal proposito, l’art . 4, comma 6, del D.P.R. specifica, ancora, che:
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DÌ CLASSE;
b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DÌ ISTITUTO.
Ogni Regolamento di disciplina dovrà, inoltre, specificare:

  • La forma e la modalità di contestazione della sanzione disciplinare;
  • La forma e la modalità del contraddittorio;
  • Il termine di conclusione del provvedimento.

I Regolamenti di disciplina potranno prevedere come sanzioni da comminare (Art. 4 comma 2):

  • Attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica;
  • Attività di segreteria;
  • Pulizia dei locali della scuola;
  • Piccole manutenzioni;
  • Attività di ricerca;
  • Riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole;
  • Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
  • Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Per quanto concerne le sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4, comma 9bis), l’organo sanzionatorio è il Consiglio d’Istituto), devono esserci le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

  • Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
  • Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
  • Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Il Regolamento specifica, a proposito dell’Organo di Garanzia, che esso è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico.
Si compone:

  • per la scuola secondaria di 2° grado, da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori;
  • per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1).

A proposito va sottolineato che i Regolamenti dovranno precisare:

  • La forma e la modalità di contestazione della sanzione disciplinare;
  • La forma e la modalità del contraddittorio;
  • Il termine di conclusione de provvedimento

I componenti, inoltre, non possono essere meno di quattro.
L’Organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). 
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase “impugnatoria”, in quanto la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale.
Presso ogni Direzione Scolastica, L’Organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici ed è presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma:

  • per la scuola secondaria di II grado, dadue studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docentie da un genitore, designatinell’ambito della comunità scolastica regionale;
  • per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il MIUR precisa che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).
L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4).
Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati.
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere.
Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

15 settembre 2008