METODOLOGIE E TECNOLOGIE

LIBRI TESTO: SU CARTA, SU PEGAMENA O VIRTUALI?(1)
di Piero Morpurgo

Con il decreto del 25 giugno 2008 scompare il libro di testo: il manuale deve essere on line e scaricabile come se fosse la stessa cosa per un bambino, sottolineo per un bambino (si è vero utilizzo manoscritti e libri on line da adulto) ma un bambino che se ne fa? Alle elementari? A 7 anni che cosa sfoglia? Questo nuovo sussidiario costa forse meno? No! Il prezzo di inchiostri e carta per stampanti è esoso e prima i libri per le scuole elementari erano gratuiti. Immaginiamoci un libro per la terza elementare con figure e cartine a colori. Ebbene 200 pagine stampate e non rilegate possono costare 50 euro. Prima le pagava lo Stato ora le pagherà l’utente del web che non è un alieno ma un genitore con lo stipendio. E chi non può accedere a Internet? Tralascio gli effetti nefasti dei fogli sparsi sulla cultura libraria e letteraria del bimbo e sulla sua formazione di giovane lettore. Fogli vaganti, fogli al vento, impossibilità di riscontri e di studio (per risparmiare il genitore povero non stamperà indici e figure quello ricco appronterà una simil edizione su carta patinata). Tutto ciò è agghiacciante per la cultura libraria del nostro Paese.

NORMATIVA
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Suppl. Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 152 del 25 giugno 2008)

Art. 15
(Costo dei libri scolastici)

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l’autonomia didattica nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione di strumenti didattici per I soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on – line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

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(1) Pubblichiamo il seguente articolo di Piero Morpurgo e ci ripromettiamo di ritornare sull’argomento, alquanto complesso.

10 luglio 2008

 

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